Da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi dell’Unione europea, ogni consumatore può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità. Chi esercita questo diritto entra nel mercato libero, dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarlo, scegliendo l’offerta che ritiene più interessante e conveniente.
COSA OCCORRE FARE PER CAMBIARE VENDITORE?
Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, è sufficiente stipulare il nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso).
COME POSSO CONFRONTARE LE OFFERTE DISPONIBILI?
Attraverso il Portale Offerte, sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità, è possibile confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas naturale disponibili nella località in cui si trova l’utenza.
Per ognuna delle offerte disponibili, il Portale calcola una stima della spesa annua in base ai consumi indicati dall’utente o stimati dal sistema in base alle condizioni di utilizzo, e indica le principali caratteristiche dell’offerta. Una serie di filtri consente di affinare la ricerca, selezionando solo le offerte che presentano le caratteristiche preferite dall’utente.
QUANTO TEMPO SERVE PER PASSARE DAL VECCHIO AL NUOVO VENDITORE?
Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi.I cambi venditore vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese. Ad esempio, per ottenere il cambio venditore l’1 febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio; se questo termine viene superato, lo switching slitterà all’1 marzo. Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine. La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.
Riferimenti:
- Atto 487/2015/R/eel Allegato A, art. 7 (elettricità)
- Atto 783/2017/R/com Allegato A1, art.6
- Atto 77/2018/R/com Allegato A, art.7 (gas)
- Atto 366/2018/R/com Codice di condotta commerciale, Allegato A, art.12
CAMBIARE VENDITORE HA UN COSTO?
No. Cambiare venditore non ha costi per il cliente, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se previsto dal contratto. In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).
SE CAMBIO VENDITORE POTREBBE INTERROMPERSI LA FORNITURA?
No, il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti.
SE CAMBIO VENDITORE RISCHIO DI PAGARE DUE VOLTE GLI STESSI CONSUMI?
No. Il medesimo dato di lettura del contatore che viene registrato in occasione del cambio venditore sarà utilizzato sia dal venditore entrante per fatturare i consumi successivi al cambio, sia dal venditore uscente per fatturare i consumi precedenti, nella bolletta di chiusura.
Il servizio di maggior tutela
COSA È IL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA?
E’ la fornitura di energia elettrica, con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità, per i clienti che ne hanno diritto e che non scelgono un nuovo contratto nel mercato libero.
Riferimenti:
- Atto 301/2012/R/eel Allegato 1 – TIV
CHI HA DIRITTO AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA?
Il servizio di maggior tutela è riservato esclusivamente alle utenze domestiche e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.
E’ POSSIBILE TORNARE NEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DAL MERCATO LIBERO?
Sì, i clienti che hanno un contratto nel mercato libero possono tornare al servizio di maggior tutela in qualunque momento. Per farlo è sufficiente stipulare un nuovo contratto con l’impresa che gestisce questo servizio nella località in cui si trova l’utenza.
TORNARE AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA HA UN COSTO?
No. L’eventuale rientro nel servizio di maggior tutela non ha costi per il cliente, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se dovuto in base alla regolazione. In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).
Trasparenza e correttezza
COSA È IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE?
Il Codice di condotta commerciale, emanato dall’Autorità, stabilisce le regole di correttezza e trasparenza che le imprese di vendita, e i loro addetti commerciali, devono applicare per la promozione delle offerte di mercato libero, la conclusione del contratto e le sue eventuali modifiche, in modo da garantire ai clienti sia le informazioni necessarie, complete e veritiere su tutti gli aspetti del contratto che viene loro proposto, sia la possibilità di confrontare i prezzi delle offerte. Si tratta di un insieme di norme volte a mettere il cliente in condizioni di poter scegliere in modo consapevole tra le diverse offerte in concorrenza tra loro.
COSA STABILISCE IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE DELL’AUTORITÀ?
Oltre alle regole generali di trasparenza, di correttezza e di comportamento delle imprese di vendita e del loro personale commerciale, il Codice stabilisce:
- le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase di promozione delle offerte;
- i documenti e le informazioni che devono essere forniti al cliente in occasione della conclusione del contratto, tenendo conto anche delle regole previste dal Codice del consumo;
- la riconoscibilità e le regole di comportamento del personale commerciale;
- le caratteristiche e il contenuto minimo del contratto;
- i criteri di indicazione dei prezzi;
- la consegna del contratto e il diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza o in luoghi diversi dagli sportelli del venditore, in conformità al Codice del consumo;
- le modalità da seguire per proporre al cliente eventuali variazioni delle condizioni contrattuali.
Riferimenti:
SONO PREVISTI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER IMPRESE SINGOLE O CHE APPARTENGONO A GRUPPI CHE OPERANO SIA NEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA SIA NEL MERCATO LIBERO?
Sì. Nel caso del mercato elettrico l’esercente che offre sia il servizio di maggior tutela sia il servizio di vendita nel mercato libero deve rispettare precisi obblighi nei confronti dei clienti. In indicare in tutta la modulistica e nelle comunicazioni rivolte al cliente il servizio o l’attività a cui i medesimi si riferiscono se:
- svolgono in maniera integrata sia il servizio di maggior tutela sia all’attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero;
- appartengono a gruppi societari nei quali è presente una società che svolge il servizio di maggior tutela e utilizzano nella comunicazione e nei rapporti con i clienti il marchio del gruppo in maniera predominante rispetto all’identificativo della singola società
